Inadempimento del contratto preliminare di locazione e danno risarcibile
Con una delle rare pronunce in materia di preliminare di locazione, la Corte Suprema afferma che la conclusione del contratto preliminare di locazione porta a termine la fase precontrattuale e apre quella contrattuale vera e propria, anche se il rapporto creato non è autosufficiente e resta inteso a dar vita ad un ulteriore successivo contratto, quello di locazione definitiva. Ciò basta a escludere l’applicazione della disciplina dell’art. 1337 c.c., sicché il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del contratto preliminare di locazione, nella specie provocato dal promittente conduttore, deve essere pieno e non limitato al solo interesse negativo (Corte di Cassazione, 2/10/2020 n. 20989).
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